Art. 26
(Funzioni delle Province)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall'articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attivitą realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Societą di Mutuo Soccorso.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 77, L. R. 1/2007
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 41, lettera a), L. R. 17/2008
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2016