Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 23
 (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007