1.
Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali č effettuato in conformitā ai seguenti principi:
a) principi di sussidiarietā e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettivitā e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principi di completezza, omogeneitā e unicitā della responsabilitā amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilitā di servizi o attivitā amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) principi di efficienza ed economicitā, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneitā organizzativa dell'amministrazione ricevente;
d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilitā degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;
e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.