Art. 18
(Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'
articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.