Art. 15
(Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)
1. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attivitą di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 28, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011