Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Art. 12
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
i)   ( ABROGATA )
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2 Lettera i) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 14/2011