<<Art. 3
(Contributi per gli impianti sportivi)
1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.