Art. 20
(Contributi in materia di risparmio energetico)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.
2. Le Province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 55, L. R. 24/2009