Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni urgenti in materia di personale.
Art. 5
1.L'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con particolare riferimento all'equiparazione dei trattamenti tabellari e all'omogeneizzazione degli istituti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), rappresenta, nell'ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi e dell'accrescimento dell'efficacia ed efficienza dei medesimi, di cui al citato articolo 127 della legge regionale 13/1998, uno strumento fondamentale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in quanto presupposto necessario per l'attivazione dei correlati processi di mobilità del personale e di governo delle dinamiche retributive delle amministrazioni del comparto medesimo.
2.In relazione a quanto disposto al comma 1, nel rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale anche in relazione ai limiti posti dal patto di stabilità nonché tenuto conto della volontà negoziale, al fine di consentire l'avvio del comparto unico mediante il raggiungimento, attraverso il percorso contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005 area non dirigenti, del tabellare di convergenza, sono corrisposti, con decorrenza 31 dicembre 2005, aumenti retributivi lordi annui, a cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, al netto degli aumenti già corrisposti a titolo di perequazione con il contratto di lavoro entrato in vigore in data 26 novembre 2004 relativo al biennio economico 2002-2003, al personale degli enti locali in servizio all'1 agosto 2002, determinati nel modo seguente:
a)al personale inquadrato nella categoria C e nella categoria PLA, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali, biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, di seguito denominato CCRL, per la categoria D, posizione economica 2, e la categoria C, posizione economica 4;
b)al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 1, 2 e 3 e nella categoria PLB, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 5, e la categoria D, posizione economica 2;
c)al personale inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, 5, 6, 7 e 8 e nella categoria PLC, un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare lordo di cui alla tabella B del CCRL per la categoria D, posizione economica 8, e la categoria D, posizione economica 5.

4.A decorrere dall'1 gennaio 2007, l'indennità integrativa speciale in godimento al personale regionale viene conglobata nello stipendio tabellare.
5.A tutto il personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, dall'1 gennaio 2007, si applica il tabellare di convergenza così come risultante dal valore del tabellare in essere negli enti locali alla stessa data sommato al valore degli aumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005 del 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, e con gli aumenti previsti dai commi 2 e 3.
6.Al fine di raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza di cui al comma 5, per il personale regionale verrà utilizzata una quota del maturato economico individuale in godimento all'1 gennaio 2007 per un importo pari alla differenza tra lo stipendio tabellare in essere e quello di convergenza. Qualora il maturato economico risulti insufficiente per raggiungere il valore dello stipendio tabellare di convergenza, al dipendente viene comunque riconosciuta la differenza tra i due valori quale incremento tabellare. Qualora lo stipendio tabellare in godimento alla data dell'1 gennaio 2007 risulti superiore allo stipendio tabellare di convergenza, la differenza viene riconosciuta nel maturato economico individuale.
7.Gli aumenti di cui al comma 3 vengono erogati dopo il conglobamento della indennità integrativa speciale e assorbono, sino a concorrenza, l'eventuale maturato economico individuale in godimento.
8.In relazione a quanto disposto al comma 1 e nell'ottica del processo di omogeneizzazione degli istituti, le ferie spettanti al personale degli enti locali sono aumentate, a decorrere dall'1 gennaio 2006, di una giornata e, a decorrere dall'1 gennaio 2007, di un'ulteriore giornata.
9.Per il personale degli enti locali, a decorrere dall'1 dicembre 2005, nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi sessanta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
10.Il tabellare di convergenza conclude il processo di equiparazione previsto all'articolo 1 della legge regionale 2/2001, determinando i livelli retributivi su cui operare i futuri aumenti nell'ambito della contrattazione collettiva.
11.Le somme di cui ai commi 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ad avvenuta stipulazione del rinnovo contrattuale riferito al quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005, area non dirigenti.
12.Gli oneri derivanti dell'applicazione dei commi 2 e 3, limitatamente a quanto concerne il personale degli enti locali, e dei commi 8 e 9 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a)UPB1.3.370.1.2831- capitolo 1653;
b)UPB1.1.370.1.6- capitolo 1642.

13.Per le finalità previste dal comma 3, limitatamente a quanto concerne il personale regionale, e dal comma 6, è autorizzata la spesa di complessivi 3.114.784,30 euro suddivisi in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico delle seguenti unità previsionali di base della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a)UPB 51.1.280.1.3501 - capitolo 3550 - 1.140.169,81 euro per gli anni 2007 e 2008;
b)UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650 - 96.914,43 euro per gli anni 2007 e 2008;
c)UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670 - 320.307,91 euro per gli anni 2007 e 2008.

14.All'onere complessivo di 3.114.784,30 euro suddiviso in ragione di 1.557.392,15 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 9642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 3, comma 71, L. R. 1/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 33, L. R. 22/2010