Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni urgenti in materia di personale.
Art. 3
1.
L'articolo 16 della regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Recuperi da graduatorie concorsuali)
1.In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.
2.Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.
3.L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.>>.