Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 9
 (Procedure di affidamento in concessione)
1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall'articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005, l'autorità concedente procede, di regola, all'affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
2.L'autorità concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta.
3.Nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri di cui al comma 4 e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
6.Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione istanza autonoma di concessione, questa, qualora conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzazione, viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, invitando chi ne ha interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione si osservano le disposizioni di cui al comma 3.
7.Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8.In caso di subentro il nuovo concessionario è tenuto a rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attività concesse.
8 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 36/2023, con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo e anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Note:
1 Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 43, comma 1, L. R. 10/2017
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2017
3 Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
4 Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5 Comma 8 bis aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.