Art. 7
(Requisiti del concessionario)
1. Il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:
a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.
2. Si prescinde dal possesso dei requisiti per gli enti pubblici, nonché, limitatamente alle aree di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio-assistenziale.