Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalitā turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 6 bis
1. Nel rispetto del principio di proporzionalitā, le concessioni aventi finalitā turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2017
2 L'efficacia del presente articolo, introdotto dall'art. 41 della L.R. 10/2017, č sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
3 Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) č dichiarata inammissibile la questione di legittimitā costituzionale del presente articolo, come introdotto dall'art. 41 della L.R. 10/2017.