Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 5
 (Competenze della Regione)
2 ter. Alla delega di funzioni alle società in house o agli enti di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017 n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 10/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 6, L. R. 8/2024
5 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.