Art. 5
(Competenze della Regione)
1.
La Regione anche tramite societą in house esercita le funzioni relative alla:
a) gestione e pianificazione di settore;
b) attivitą di indirizzo;
c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.
2.
In particolare la Regione provvede:
a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni;
c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 10/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.