Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 3
 (Contenuti del Piano di Utilizzazione)
1.L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.
3.Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4.Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
5.Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016