Art. 2
(Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)
1.La Regione predispone, ai sensi dell'
articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'
articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.
2.Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:
a)procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b)attività di valutazione;
c)forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.
3.Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 e a quelli indicati all'
articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a)omogeneità delle procedure;
b)semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
c)programmazione efficace;
d)collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 15, L. R. 24/2009