Art. 13 quater
1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario č comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
2 bis.
Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'
articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 10/2017
3Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.