Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalitā turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 13 quater
1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario č comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 10/2017
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.