Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 13 bis
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all' articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010 , il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 165, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
6 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 17, lettera c), L. R. 18/2011
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 14/2012
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
10 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 33/2015
12 Comma 2 .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
13 Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
14 Comma 2 quater aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
15 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
16 Comma 2 sexies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
17 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 .1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 1, L. R. 13/2021
19 Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.