Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 13
 (Norme transitorie)
1.La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'approvazione del Piano di Utilizzazione.
2.In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.Fino all'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.
4.È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l'autorità concedente ne dichiara l'improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all'articolo 9.
5.Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.
6.Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.
7.Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.
7 bis. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), i Comuni sono autorizzati a rilasciare, in esito alle procedure selettive, le concessioni demaniali marittime per una durata sino a venti anni per le aree infrastrutturate, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 e gestite dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3 Comma 7 quater aggiunto da art. 160, comma 1, L. R. 7/2025
4 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 160, comma 1, L. R. 7/2025
5 Comma 7 sexies aggiunto da art. 160, comma 1, L. R. 7/2025
6 Comma 7 septies aggiunto da art. 160, comma 1, L. R. 7/2025