Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalitą turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Art. 11
1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 10/2017