Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 13 bis aggiunto da art. 165, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo 13 ter aggiunto da art. 93, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
3Articolo 6 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2017
4Articolo 13 quater aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2017
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 8/2020
Art. 1
 (Finalità e principi generali)
1.La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
4. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
Art. 2
1. La Regione predispone, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.
2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:
a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
b) attività di valutazione;
c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

3. Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 e a quelli indicati all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneità delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
c) programmazione efficace;
d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 15, L. R. 24/2009
Art. 3
 (Contenuti del Piano di Utilizzazione)
1. L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 6 bis
1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2017
2L'efficacia del presente articolo, introdotto dall'art. 41 della L.R. 10/2017, è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
3Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come introdotto dall'art. 41 della L.R. 10/2017.
Art. 8
 (Concessioni di durata ultrasessennale)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017
6Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 16/2019
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9
 (Procedure di affidamento in concessione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall'articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005, l'autorità concedente procede, di regola, all'affidamento in concessione mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
2. L'autorità concedente comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta.
3. Nel caso di più istanze è preferito il concorrente in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri di cui al comma 4 e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
6. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione istanza autonoma di concessione, questa, qualora conforme alle indicazioni del Piano di Utilizzazione, viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, invitando chi ne ha interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione si osservano le disposizioni di cui al comma 3.
7. Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. In caso di subentro il nuovo concessionario è tenuto a rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attività concesse.
Note:
1Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 43, comma 1, L. R. 10/2017
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2017
3Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
4Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
Art. 11
1. Ai sensi del decreto legge 400/1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 10/2017
Art. 13
 (Norme transitorie)
1. La Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'approvazione del Piano di Utilizzazione.
2. In sede di prima applicazione la proposta di Piano di Utilizzazione è definita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del Piano di Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove concessioni, fatta esclusione per quelle finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità e a interventi di ottemperanza a prescrizioni di leggi e regolamenti.
4. È verificata la conformità al Piano di Utilizzazione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del medesimo Piano di Utilizzazione. Qualora ne sia accertata la non conformità, l'autorità concedente ne dichiara l'improcedibilità e provvede entro i successivi novanta giorni per le aree, anche parziali, interessate dagli adempimenti di cui all'articolo 9.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 2, comma 2, e in assenza di Piano di Utilizzazione, il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo delle stesse avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e comunque dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazioni paritarie.
6. Per le concessioni vigenti e fino alla loro scadenza sono comunque ammessi interventi di infrastrutturazione e di sviluppo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.
7. Il concessionario subentrante, in sede di prima applicazione, è tenuto a rimborsare al concessionario uscente, secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e non ammortizzati.
Art. 13 bis
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all' articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010 , il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
2 bis. Per assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo statale con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 165, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
3Comma 2 ter aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
6Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 17, lettera c), L. R. 18/2011
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 14/2012
8Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
9Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
10Parole sostituite al comma 2 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2013
11Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 33/2015
12Comma 2 .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
13Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
14Comma 2 quater aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
15Comma 2 quinquies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
16Comma 2 sexies aggiunto da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
17Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 .1 da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 1, L. R. 13/2021
19Parole aggiunte al comma 2 quinquies da art. 11, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 13 ter
1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.
2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
Art. 13 quater
1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 10/2017
3Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012