Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1.
Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;
d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 4, L. R. 5/2013
2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.