Legge regionale 06 novembre 2006, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 9 bis
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive una relazione sulle attivitā di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalitā previste dal medesimo articolo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
5 Non si dā seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015