Art. 9 bis
(Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attivitā di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, č autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attivitā svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attivitā produttive una relazione sulle attivitā di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalitā previste dal medesimo articolo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4 Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.
5 Non si dā seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015