Legge regionale 06 novembre 2006, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 9
1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.
3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
3 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, L. R. 27/2012
5 Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2015
7 Articolo sostituito da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.