Legge regionale 06 novembre 2006, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 11
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010
3 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera d), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
5 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6 Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015