Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera c), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4 Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.
5 Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6 Articolo abrogato da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.