Art. 14
(Autorizzazione)
1.I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2.L'autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.
3.I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.
4.I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.