Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 8

(Tenuta dell'Albo e pubblicità)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.

(1)

1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.

(2)

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione.

(3)

3. L'Albo viene pubblicato sul sito web della Regione.

(4)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Parole soppresse al comma 3 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013