Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 24

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:

a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale;

b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;

c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;

e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.

(1)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche.

(2)

7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007

Parole sostituite al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.