Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunità locali.

2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

3. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con finalità di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;

b) stabilisce interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;

c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione;

d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;

e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:

a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;

f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.