Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Capo IV
 Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici
Art. 22
 (Convenzioni-tipo)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.
Art. 23
 (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007
Art. 24
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.
6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche.
7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 25
 (Appalti riservati)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.