Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Capo III
 Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale
Art. 10
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 25/2016
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 20, L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 35, L. R. 25/2016
Art. 12
 (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
d)   ( ABROGATA )
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 16/2010
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 16/2010
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 16/2010
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
6 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 14
3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 5, L. R. 27/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 24/2016
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 14/2017
5 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 25, L. R. 37/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 37/2017
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 110, L. R. 45/2017
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 18, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, c. 19, L.R. 12/2018.
9 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
10 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
11 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 49, L. R. 14/2018
12 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 38, L. R. 20/2018
13 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 84, comma 1, L. R. 9/2019
14 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera c), L. R. 13/2022
17 Lettera c bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022
18 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 43, lettera e), L. R. 13/2022
19 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 43, lettera f), L. R. 13/2022
20 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 114, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 114, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
c)   ( ABROGATA )
c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Rendicontazione della spesa)
1. In deroga all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 e ad eccezione delle sole spese concernenti costi salariali, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 97, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera g), L. R. 13/2022
Art. 17
2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 43, lettera h), L. R. 13/2022
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera i), L. R. 13/2022
Art. 18
 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022