Art. 7
(Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 21/2013