Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 31
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.