Art. 28
(Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)
1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.