Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 23
 (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)
1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalitą, l'attivitą oggetto della convenzione e le modalitą di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalitą ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attivitą;
d) la partecipazione del personale ad attivitą formative e relative modalitą di effettuazione;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
j) la determinazione dei corrispettivi, le modalitą di pagamento e le modalitą di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
k) le forme e le modalitą di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalitą di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalitą di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
q) il numero delle donne impiegate nelle attivitą della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
s) le modalitą di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualitą dei beni o servizi forniti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007