Art. 19
(Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
1.
Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 49 della legge regionale 7/2000;
b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2013
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 100, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.