Art. 16
(Rendicontazione della spesa)
1. In deroga all'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 14 e ad eccezione delle sole spese concernenti costi salariali, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della
legge regionale 7/2000.
2. La Direzione centrale competente ha facoltą di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 97, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera g), L. R. 13/2022