Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
c)   ( ABROGATA )
c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.