Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario č tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietā con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsitā, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 č causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati giā erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.