Art. 13
(Persone svantaggiate)
1.
Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:
b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 13/2008