Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Art. 1
 (Finalitą)
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunitą locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunitą locali.
2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalitą indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.