Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme in materia di cooperazione sociale.
Capo I
 Ruolo della cooperazione sociale
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunità locali.
2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Capo II
 Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 3
 (Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)
2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 16/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera a), L. R. 13/2022
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 4
4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.
9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 4, L. R. 27/2007
2 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
4 Comma 5 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 16/2010
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
7 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8 Comma 5 abrogato da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
10 Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 67, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
12 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
13 Parole soppresse al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 154, lettera a), L. R. 12/2025
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
4 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
5 Comma 5 sostituito da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
6 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 6
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 75, comma 1, L. R. 26/2012
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
6 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
7 Comma 1 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
8 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
9 Comma 4 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
10 Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
11 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
12 Comma 6 sostituito da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
13 Articolo sostituito da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Capo III
 Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale
Art. 10
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 31, L. R. 25/2016
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 20, L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera b), L. R. 13/2022
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera a), L. R. 7/2024
5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 154, lettera b), L. R. 12/2025
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera c), L. R. 12/2025
7 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
2 Articolo abrogato da art. 2, comma 35, L. R. 25/2016
Art. 12
 (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
d)   ( ABROGATA )
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
Note:
1 Comma 3 interpretato da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 16/2010
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 16/2010
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 16/2010
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
6 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 14
3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 5, L. R. 27/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 69, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 24/2016
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 14/2017
5 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 25, L. R. 37/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 37/2017
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 110, L. R. 45/2017
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 18, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, c. 19, L.R. 12/2018.
9 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
10 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 13, L. R. 14/2018
11 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 49, L. R. 14/2018
12 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 2, comma 38, L. R. 20/2018
13 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 84, comma 1, L. R. 9/2019
14 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 8, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera c), L. R. 13/2022
17 Lettera c bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022
18 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 43, lettera e), L. R. 13/2022
19 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 43, lettera f), L. R. 13/2022
20 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 114, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 114, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 109, lettera b), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
23 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
24 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
25 Comma 4 bis abrogato da art. 8, comma 109, lettera c), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
26 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera d), L. R. 12/2025
27 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 154, lettera e), L. R. 12/2025
28 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 154, lettera f), L. R. 12/2025
Art. 15
 (Obblighi dei beneficiari)
1 bis. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è dichiarato in sede di istanza di contributo dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La dichiarazione del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assolve anche agli obblighi di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 114, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera c quater) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 114, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 8, comma 114, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera g), L. R. 12/2025
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera h), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 154, lettera h), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
12 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
13 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
14 Comma 3 bis abrogato da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025
Art. 17
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 43, lettera h), L. R. 13/2022
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 43, lettera i), L. R. 13/2022
6 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera m), L. R. 12/2025 . Le modifiche si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2025, ai sensi dell'art. 8, c. 155 della medesima legge.
7 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera n), L. R. 12/2025
Art. 18
 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)
1. I contributi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono concessi a condizione che sussista la conformità urbanistico-edilizia e le condizioni di agibilità e utilizzo dell’intervento. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 43, lettera j), L. R. 13/2022
5 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 109, lettera d), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
6 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
7 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
8 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
9 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
10 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
11 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 154, lettera o), L. R. 12/2025
Capo IV
 Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 154, lettera p), L. R. 12/2025
Art. 23
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente possono essere approvati schemi-tipo di convenzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007
2 Articolo sostituito da art. 8, comma 154, lettera q), L. R. 12/2025
3 Comma 01 aggiunto da art. 7, comma 10, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Comma 02 aggiunto da art. 7, comma 10, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 10, lettera e), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 10, lettera e), numero 5), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12 Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 10, lettera e), numero 6), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13 Parole sostituite alla lettera i) del comma 1 da art. 7, comma 10, lettera e), numero 7), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
14 Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, lettera e), numero 8), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
15 Lettera i ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 10, lettera e), numero 8), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 24
 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)
1. Le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per importi al netto di IVA inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di contratti pubblici, sono stipulate con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative.
7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 154, lettera r), L. R. 12/2025
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 154, lettera s), L. R. 12/2025
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 154, lettera s), L. R. 12/2025
7 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 154, lettera t), L. R. 12/2025
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 154, lettera u), L. R. 12/2025
9 Comma 6 sostituito da art. 8, comma 154, lettera v), L. R. 12/2025
10 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 56, L. R. 13/2025
11 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 10, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 25
 (Appalti riservati)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Capo V
 Norme finanziarie e finali
Art. 31
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 32
 (Abrogazioni, norme transitorie e finali)
2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.
5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
4 Comma 3 ter sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 9/2008
5 Comma 3 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010