Art. 34
5.La
lettera v) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:
<<v)un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.>>.