Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 27
1.Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: <<sul territorio del Comune medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<sull'intero territorio provinciale>>.
2.Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: <<del territorio provinciale>> sono soppresse.