Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 25
1.La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a)il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;>>.

2.Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:
<<d bis)un esperto in infettivologia;>>.