Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

(3)

1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 2

(Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia)

(1)

1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.

2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Art. 3

(Elementi statutari)

(1)

1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Art. 4

(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)

(1)

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.

(2)

1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.

(3)(5)

1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.

(4)

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 28, L. R. 9/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 24/2009

Comma 1 ter aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 26/2012

Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 6, comma 51, L. R. 27/2014

Art. 5

(Accordi di programma e procedure accelerate)

1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 3 che richiedono l'intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 17/2016

Art. 6

(Contributi regionali)

(10)

1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

(1)(3)(6)

4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3.

(7)

5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

(2)(4)(8)(9)

6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

(5)

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 51, L. R. 30/2007

10  Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Art. 7

(Approvazione preliminare)

1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d' integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);

b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia);

c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione <<Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia>> e con lo stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione Aquileja èautorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione <<Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia>> e con lo stanziamento complessivo di 160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Finanziamenti all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali>> e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi>> e con lo stanziamento complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l'anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, èautorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell'unità revisionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione <<Contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche>> e con lo stanziamento complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.700.000 euro suddivisi in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.