Art. 5
(Accordi di programma e procedure accelerate)
1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 3 che richiedono l'intervento coordinato di pił enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalitą, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
2 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 17/2016