Art. 4
(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)
1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.
1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonché al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.
1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 28, L. R. 9/2008
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 29, L. R. 24/2009
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 26/2012
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 6, comma 51, L. R. 27/2014