1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:
a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;
b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del
decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.