Art. 1
(Finalità e ambito di intervento)
1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.